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Associazione
"Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Torino"
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una Associazione denominata "Amici della
Fondazione Luigi Einaudi".
Art. 2 - Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha lo scopo di contribuire, con il concorso
degli ex borsisti della Fondazione Luigi Einaudi, all'attività
della Fondazione medesima, con la quale opera in stretta collaborazione.
Essa in particolare:
a) promuove ogni opportuna informazione sull'attività
della Fondazione Luigi Einaudi;
b) promuove e cura la raccolta di mezzi finanziari per sovvenire
alle necessità ed ai programmi di incremento delle
dotazioni della Fondazione Luigi Einaudi e per la realizzazione
di attività scientifiche e culturali;
c) contribuisce al finanziamento di attività promosse
dalla Fondazione;
d) finanzia borse assegnate dalla Fondazione Luigi Einaudi
e) formula proposte per lo studio di argomenti e la realizzazione
di iniziative da sottoporre al Comitato Scientifico della
Fondazione Einaudi e promuove il necessario finanziamento;
f) patrocina manifestazioni di carattere scientifico o culturali
di singoli Amici che possono essere svolte presso la sede
della Fondazione previo consenso del Comitato Scientifico
della Fondazione e approvazione del Comitato esecutivo;
g) promuove, in accordo con i competenti organi della Fondazione
Luigi Einaudi, collaborazioni con istituzioni analoghe alla
Fondazione in Italia e all'estero.
Qualsiasi attività non connessa direttamente
a quelle indicate sopra, può essere svolta solo previa
autorizzazione degli organi competenti della Fondazione Luigi
Einaudi e la successiva modifica del presente statuto.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Sede
L'Associazione ha sede in Torino, presso la Fondazione Luigi
Einaudi, via Principe Amedeo n. 34.
Articolo 5 - Soci
I soci possono essere fondatori, ordinari e onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno
partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione
Sono soci ordinari gli ex borsisti della Fondazione Luigi
Einaudi che ne facciano richiesta, nonché le persone
giuridiche o fisiche, la cui domanda di ammissione sia stata
accolta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.
I soci onorari sono nominati dell'Assemblea, su proposta del
Consiglio Direttivo, tra persone fisiche o giuridiche che
abbiano contribuito in modo rilevante al finanziamento della
Fondazione Luigi Einaudi o alla promozione delle attività
della stessa.
Le persone giuridiche socie dell'Associazione sono rappresentate
nella medesima dal loro rappresentante legale o da persona
da loro stessa nominata.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci dell'Associazione hanno la qualifica di "Amici
della Fondazione".
Articolo 6 - Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci ordinari non ex borsisti è approvata
dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di domanda
scritta.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
a) partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea;
b) ricoprire le cariche sociali;
c) frequentare la sede dell'Associazione;
d) partecipare alle attività ed alle iniziative della
Fondazione Luigi Einaudi.
I soci sono obbligati a :
a) osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli
organi dell'Associazione;
b) adoperarsi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare la quota
associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Perdita della qualità
di socio
La perdita della qualità di socio consegue a:
a) recesso;
b) mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
c) violazione degli obblighi statutari;
d) decesso della persona fisica o estinzione della persona
giuridica.
L'esclusione dei soci, nei casi di cui alle lettere b) e c),
è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di cui
alle lettere a) e d), il Consiglio Direttivo prende atto della
perdita della qualità di socio.
La perdita della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 9 - Proventi
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da contributi di enti pubblici o di privati;
c) da donazioni e lasciti;
d) dai proventi di eventuali altre attività.
Articolo 10 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Articolo 11 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo,
il Presidente, il Vice Presidente e, se necessario un revisore
dei conti .
Articolo 12 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci si riunisce una volta l'anno, entro il
31 luglio.
La convocazione, indicante l'ordine del giorno, è inviata
a ciascun socio con lettera raccomandata o a mezzo fax almeno
dieci giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea, in prima convocazione, è valida con la
presenza della metà più uno dei soci; in seconda
convocazione, essa è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza
dei voti. Le modificazioni al presente statuto sono approvate
con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
E' ammesso il voto per delega, con un massimo di due deleghe
per ogni socio presente nell'Assemblea.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria qualora
ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo
dei soci.
Spetta all'Assemblea in via ordinaria:
a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) la nomina dei soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci eletti
dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti; in caso
di parità di voti è eletto il più anziano
di età.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice
Presidente;
b) curare l'effettivo svolgimento degli scopi indicati all'art.
2;
c) curare, ai fini dello svolgimento di quanto indicato alla
lettera b), i rapporti con gli organi della Fondazione Luigi
Einaudi;
d) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) determinare la quota associativa annuale;
f) deliberare in merito all'ammissione dei soci ordinari e
proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
g) deliberare sulle questioni proposte dal Presidente.
Articolo 14 - Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra
i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo
che lo ha nominato ed è rieleggibile.
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione;
convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
cura l'attuazione del programma di attività dell'Associazione
e l'osservanza del presente statuto.
In caso di urgenza, il Presidente, sentiti il Vice presidente
ed il Segretario, adotta decisioni anche di straordinaria
amministrazione, sottoponendole a ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione.
Articolo 15 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Direttivo
che lo ha nominato ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
Articolo 16 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario assiste il Presidente nelle sue funzioni; redige
i processi verbali delle adunanze dell'Assemblea dei soci
e del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente;
ha compiti amministrativi e di contabilità.
Il Segretario è il tesoriere dell'Associazione.
Articolo 17 - Revisore dei conti
E' prevista la presenza di un revisore dei conti, nominato
dall'Assemblea su proposta del segretario, qualora i fondi
gestiti lo rendano necessario ai sensi del codice civile.
Articolo 18 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è
devoluto alla Fondazione Luigi Einaudi.
Articolo 20 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto al presente statuto si applicano le
norme del codice civile.
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