Fondazione Luigi Einaudi
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Amici della Fondazione Luigi Einaudi
Lo Statuto
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Lo Statuto

Associazione
"Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Torino"

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una Associazione denominata "Amici della Fondazione Luigi Einaudi".

Art. 2 - Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha lo scopo di contribuire, con il concorso degli ex borsisti della Fondazione Luigi Einaudi, all'attività della Fondazione medesima, con la quale opera in stretta collaborazione.
Essa in particolare:
a) promuove ogni opportuna informazione sull'attività della Fondazione Luigi Einaudi;
b) promuove e cura la raccolta di mezzi finanziari per sovvenire alle necessità ed ai programmi di incremento delle dotazioni della Fondazione Luigi Einaudi e per la realizzazione di attività scientifiche e culturali;
c) contribuisce al finanziamento di attività promosse dalla Fondazione;
d) finanzia borse assegnate dalla Fondazione Luigi Einaudi
e) formula proposte per lo studio di argomenti e la realizzazione di iniziative da sottoporre al Comitato Scientifico della Fondazione Einaudi e promuove il necessario finanziamento;
f) patrocina manifestazioni di carattere scientifico o culturali di singoli Amici che possono essere svolte presso la sede della Fondazione previo consenso del Comitato Scientifico della Fondazione e approvazione del Comitato esecutivo;
g) promuove, in accordo con i competenti organi della Fondazione Luigi Einaudi, collaborazioni con istituzioni analoghe alla Fondazione in Italia e all'estero.

Qualsiasi attività non connessa direttamente a quelle indicate sopra, può essere svolta solo previa autorizzazione degli organi competenti della Fondazione Luigi Einaudi e la successiva modifica del presente statuto.


Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede
L'Associazione ha sede in Torino, presso la Fondazione Luigi Einaudi, via Principe Amedeo n. 34.

Articolo 5 - Soci
I soci possono essere fondatori, ordinari e onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione
Sono soci ordinari gli ex borsisti della Fondazione Luigi Einaudi che ne facciano richiesta, nonché le persone giuridiche o fisiche, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.
I soci onorari sono nominati dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo rilevante al finanziamento della Fondazione Luigi Einaudi o alla promozione delle attività della stessa.
Le persone giuridiche socie dell'Associazione sono rappresentate nella medesima dal loro rappresentante legale o da persona da loro stessa nominata.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci dell'Associazione hanno la qualifica di "Amici della Fondazione".

Articolo 6 - Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci ordinari non ex borsisti è approvata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di domanda scritta.


Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
a) partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea;
b) ricoprire le cariche sociali;
c) frequentare la sede dell'Associazione;
d) partecipare alle attività ed alle iniziative della Fondazione Luigi Einaudi.
I soci sono obbligati a :
a) osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
b) adoperarsi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di socio consegue a:
a) recesso;
b) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
c) violazione degli obblighi statutari;
d) decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica.
L'esclusione dei soci, nei casi di cui alle lettere b) e c), è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di cui alle lettere a) e d), il Consiglio Direttivo prende atto della perdita della qualità di socio.
La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9 - Proventi
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da contributi di enti pubblici o di privati;
c) da donazioni e lasciti;
d) dai proventi di eventuali altre attività.

Articolo 10 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e, se necessario un revisore dei conti .

Articolo 12 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci si riunisce una volta l'anno, entro il 31 luglio.
La convocazione, indicante l'ordine del giorno, è inviata a ciascun socio con lettera raccomandata o a mezzo fax almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. Le modificazioni al presente statuto sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E' ammesso il voto per delega, con un massimo di due deleghe per ogni socio presente nell'Assemblea.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria qualora ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci.
Spetta all'Assemblea in via ordinaria:
a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) la nomina dei soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci eletti dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
b) curare l'effettivo svolgimento degli scopi indicati all'art. 2;
c) curare, ai fini dello svolgimento di quanto indicato alla lettera b), i rapporti con gli organi della Fondazione Luigi Einaudi;
d) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) determinare la quota associativa annuale;
f) deliberare in merito all'ammissione dei soci ordinari e proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
g) deliberare sulle questioni proposte dal Presidente.

Articolo 14 - Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; cura l'attuazione del programma di attività dell'Associazione e l'osservanza del presente statuto.
In caso di urgenza, il Presidente, sentiti il Vice presidente ed il Segretario, adotta decisioni anche di straordinaria amministrazione, sottoponendole a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Articolo 15 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario assiste il Presidente nelle sue funzioni; redige i processi verbali delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente; ha compiti amministrativi e di contabilità.
Il Segretario è il tesoriere dell'Associazione.

Articolo 17 - Revisore dei conti
E' prevista la presenza di un revisore dei conti, nominato dall'Assemblea su proposta del segretario, qualora i fondi gestiti lo rendano necessario ai sensi del codice civile.

Articolo 18 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto alla Fondazione Luigi Einaudi.

Articolo 20 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto al presente statuto si applicano le norme del codice civile.

Per informazioni scrivete a segreteria@fondazioneeinaudi.it
© 2006 Fondazione Luigi Einaudi - Ultimo aggiornamento 8/05/2006